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La legge sull'economia digitale

autre

Legge sull'Economia Digitale

15 settembre 2004

Fonte:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L

Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2004 pagina 11168

testo n. 2

LEGGI

LEGGE n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell'economia digitale (1)

NOR: ECOX0200175L

L'Assemblea Nazionale e il Senato
hanno approvato,

Vista la decisione del Consiglio Costituzionale n. 2004-496 DC
del 10 giugno 2004;

Il Presidente della Repubblica
promulga la legge il cui testo segue:

TITOLO I

DELLA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE ONLINE

Capitolo I

La comunicazione al pubblico online

Articolo 1

I. - L'articolo 1 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione è così redatto:

« Art. 1. - La comunicazione al pubblico per via elettronica è libera.

« L'esercizio di questa libertà non può essere limitato
che nella misura necessaria, da un lato, per rispettare la dignità della persona umana, la libertà e la proprietà altrui, il carattere pluralista dell'espressione dei correnti di pensiero e di opinione
e, dall'altro lato,
per la salvaguardia dell'ordine pubblico,
per le esigenze della difesa nazionale,
per le esigenze del servizio pubblico, per i vincoli tecnici intrinseci ai mezzi di comunicazione,
nonché per la necessità, per i servizi audiovisivi, di sviluppare la produzione audiovisiva.

« I servizi audiovisivi comprendono i servizi di comunicazione audiovisiva come definiti all'articolo 2 nonché l'insieme dei servizi messi a disposizione del pubblico o di una categoria di pubblico di opere audiovisive, cinematografiche o sonore, indipendentemente dalle modalità tecniche di tale messa a disposizione. »

II. - L'articolo 2 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 citata è così redatto:

« Art. 2. - Si intende per comunicazioni elettroniche le emissioni, trasmissioni o ricezioni di segni, segnali, scritti, immagini o suoni, per via elettromagnetica.

« Si intende per comunicazione al pubblico per via elettronica ogni messa a disposizione del pubblico o di categorie di pubblico, mediante un mezzo di comunicazione elettronica, di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura che non abbiano il carattere di una corrispondenza privata.

« Si intende per comunicazione audiovisiva ogni comunicazione al pubblico di servizi radiofonici o televisivi, indipendentemente dalle modalità di messa a disposizione presso il pubblico, nonché ogni comunicazione al pubblico per via elettronica di servizi diversi da quelli radiofonici e televisivi e che non rientrino nella comunicazione al pubblico online come definita all'articolo 1 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell'economia digitale.

(ovvero, riaffermazione di un monopolio)

« Si considera come servizio di televisione ogni servizio di comunicazione al pubblico per via elettronica destinato a essere ricevuto simultaneamente
dall'intero pubblico
o da una categoria di pubblico
e il cui programma principale è costituito da una successione ordinata di trasmissioni contenenti immagini e suoni.

(stessa osservazione)

« Si considera come servizio radio ogni servizio di comunicazione al pubblico per via elettronica destinato a essere ricevuto simultaneamente dall'intero pubblico
o da una categoria di pubblico e il cui programma principale è costituito da una successione ordinata di trasmissioni contenenti suoni. »

III. - Dopo l'articolo 3 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 citata, è inserito un articolo 3-1 così redatto:

« Art. 3-1. - Il Consiglio superiore dell'audiovisivo, autorità indipendente, garantisce l'esercizio della libertà di comunicazione audiovisiva in materia di radio e televisione
mediante qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica,
nelle condizioni previste dalla presente legge.

« Garantisce l'uguaglianza di trattamento; garantisce l'indipendenza e l'imparzialità del settore pubblico della radio e della televisione; vigilando affinché si favorisca la libera concorrenza e si stabiliscano relazioni non discriminatorie tra editori e distributori di servizi; vigilando sulla qualità e sulla diversità dei programmi, sullo sviluppo della produzione e della creazione audiovisiva nazionale, nonché sulla difesa e la valorizzazione della lingua e della cultura francesi. Può formulare proposte per il miglioramento della qualità dei programmi.

« Il Consiglio può indirizzare agli editori e distributori di servizi radiofonici e televisivi, nonché agli editori di servizi menzionati all'articolo 30-5, raccomandazioni relative al rispetto dei principi enunciati nella presente legge. Tali raccomandazioni sono pubblicate nel Journal officiel de la République française. »

(I poteri senza controllo concessi ai nove "saggi" del CSA, nominati dal potere in carica, sono già stati menzionati nel presente sito)

IV. - Come stabilito all'articolo 1 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione, la comunicazione al pubblico per via elettronica è libera.

(a patto di rispettare il "corretto mediaticamente")

L'esercizio di questa libertà non può essere limitato
che nella misura necessaria, da un lato, per rispettare la dignità della persona umana, la libertà e la proprietà altrui, il carattere pluralista dell'espressione dei correnti di pensiero e di opinione e, dall'altro lato,
per la salvaguardia dell'ordine pubblico, per le esigenze della difesa nazionale,
per le esigenze del servizio pubblico, per i vincoli tecnici intrinseci ai mezzi di comunicazione, nonché per la necessità, per i servizi audiovisivi, di sviluppare la produzione audiovisiva.

Si intende per comunicazione al pubblico per via elettronica ogni messa a disposizione del pubblico o di categorie di pubblico, mediante un mezzo di comunicazione elettronica,
di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o messaggi di qualsiasi natura che non abbiano il carattere di una corrispondenza privata.

Si intende per comunicazione al pubblico online ogni trasmissione, su richiesta individuale, di dati numerici che non abbiano un carattere di corrispondenza privata, mediante un mezzo di comunicazione elettronica che permetta uno scambio reciproco di informazioni tra l'emittente e il ricevente.

(questa parte del testo è ambigua. Una persona che chiede a un'altra, che gestisce un sito, di trasmetterle un documento via posta elettronica, formula una "richiesta individuale"?)

Si intende per posta elettronica ogni messaggio, sotto forma di testo, voce, suono o immagine, inviato attraverso una rete pubblica di comunicazione, memorizzato su un server della rete o nell'equipaggiamento terminale del destinatario, fino a quando quest'ultimo non lo recupera.

Articolo 2

I. - Negli articoli 93, 93-2 e 93-3 della legge n. 82-652 del 29 luglio 1982 sulla comunicazione audiovisiva, le parole: « comunicazione audiovisiva » sono sostituite dalle parole: « comunicazione al pubblico per via elettronica ».

II. - All'articolo 23 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà della stampa, le parole: « comunicazione audiovisiva » sono sostituite dalle parole: « comunicazione al pubblico per via elettronica ».

III. - Negli articoli 131-10, 131-35 e 131-39 del codice penale, le parole: « comunicazione audiovisiva » sono sostituite dalle parole: « comunicazione al pubblico per via elettronica ».

IV. - Negli articoli 177-1 e 212-1 del codice de pr...