Dichiarazione dei diritti umani libertà 1948

histoire droits

En résumé (grâce à un LLM libre auto-hébergé)

  • La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948. Ha lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
  • Stabilisce che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in diritti, senza distinzione di razza, sesso o nazionalità.
  • Include diritti come la libertà di pensiero, di religione, di riunione, il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale e a un livello di vita decente.

Dichiarazione dei diritti umani libertà 1948

Diritti dell'uomo, 1948

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come l'ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e tutte le nazioni, affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, tenendo costantemente presente questa dichiarazione, si impegnino, mediante l'insegnamento e l'educazione, a sviluppare il rispetto di questi diritti e libertà e a garantirne, con misure progressive di carattere nazionale e internazionale, la riconoscimento universale ed effettivo, sia tra le popolazioni degli Stati membri stessi, sia tra quelle dei territori sotto la loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono comportarsi gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ogni persona ha diritto a tutti i diritti e alle libertà proclamati nella presente Dichiarazione, senza alcuna distinzione, in particolare per motivi di razza, colore, sesso, lingua, opinione politica o di qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o qualsiasi altra condizione. Inoltre, non deve essere fatta alcuna distinzione in base allo status politico, giuridico o internazionale del paese di cui la persona è cittadina, indipendentemente dal fatto che tale paese sia indipendente, sotto tutela, non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione della sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù o servitù; la schiavitù e il commercio degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.

Articolo 5

Nessuno potrà essere sottoposto a torture o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni persona ha diritto, ovunque, al riconoscimento della propria personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna distinzione, a un'eguale protezione della legge. Tutti hanno diritto a un'eguale protezione contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione e contro ogni incitamento a una tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni persona ha diritto a un ricorso giuridico presso le giurisdizioni nazionali competenti contro atti che violino i diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessuno potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o espulso.

Articolo 10

Ogni persona ha diritto, in piena uguaglianza, a che la propria causa sia esaminata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che decida, sia dei propri diritti e doveri, sia della fondatezza di qualsiasi accusa penale mossa contro di essa.

Articolo 11

1 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia legalmente accertata in un processo pubblico in cui le garanzie necessarie per la sua difesa le siano state assicurate.
2 Nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni che, al momento in cui sono state commesse, non costituivano un reato secondo il diritto nazionale o internazionale. Inoltre, non potrà essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Articolo 12

Nessuno potrà essere oggetto di ingerenze arbitrarie nella propria vita privata, nel proprio domicilio o nella propria corrispondenza, né di attacchi all'onore o alla reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro tali ingerenze o attacchi.

Articolo 13

1 Ogni persona ha diritto alla libera circolazione e alla scelta della propria residenza all'interno di uno Stato.
2 Ogni persona ha diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1 Di fronte alla persecuzione, ogni persona ha diritto a cercare asilo e a godere dell'asilo in altri paesi.
2 Questo diritto non può essere invocato in caso di azioni realmente fondate su un reato comune o su atti contrari agli scopi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1 Ogni individuo ha diritto a una nazionalità.
2 Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della propria nazionalità né del diritto di cambiarla.

Articolo 16

1 A partire dall'età adulta, l'uomo e la donna, senza alcuna restrizione per motivi di razza, nazionalità o religione, hanno diritto a sposarsi e a fondare una famiglia. Essi hanno diritti uguali riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di scioglimento. Il matrimonio non può essere contratto senza il libero consenso dei futuri coniugi.
2 La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato.

Articolo 17

1 Ogni persona, sia singolarmente che in collettività, ha diritto alla proprietà.
2 Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della propria proprietà.

Articolo 18

1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, individualmente o in comune, sia in pubblico che in privato, attraverso l'insegnamento, le pratiche, i culti o l'osservanza di riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; tale diritto include il diritto di non essere molestato per le proprie opinioni e il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee, senza considerazione di frontiere, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione.

Articolo 20

1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione.
2 Nessuno potrà essere obbligato a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1 Ogni persona ha diritto di partecipare, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, alla gestione delle questioni pubbliche del proprio paese.
2 Ogni persona ha diritto di accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese.
3 La volontà del popolo è la base del potere pubblico; tale volontà deve esprimersi attraverso elezioni oneste, periodiche, al suffragio universale e uguale, con voto segreto o con procedura equivalente che garantisca la libertà di voto.

Articolo 22

1 Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; ha diritto a ottenere, grazie all'azione nazionale e alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse di ogni paese, i diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e allo sviluppo libero della propria personalità.

Articolo 23

1 Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del lavoro, a condizioni equità e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2 Tutti hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un salario eguale per un lavoro eguale.
3 Chiunque lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che gli garantisca, così come alla sua famiglia, un'esistenza conforme alla dignità umana, integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4 Ogni persona ha diritto di costituire, insieme ad altri, sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni persona ha diritto al riposo e ai tempi liberi, in particolare a una limitazione ragionevole della durata del lavoro e a ferie retribuite periodiche.

Articolo 25

1 Ogni persona ha diritto a un livello di vita sufficiente per...