Dichiarazione dei diritti umani libertà 1948
Diritti dell'uomo, 1948
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come l'ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e tutte le nazioni, affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, tenendo costantemente presente questa dichiarazione, si impegnino, mediante l'insegnamento e l'educazione, a sviluppare il rispetto di questi diritti e libertà e a garantirne, con misure progressive di carattere nazionale e internazionale, la riconoscimento universale ed effettivo, sia tra le popolazioni degli Stati membri stessi, sia tra quelle dei territori sotto la loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono comportarsi gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ogni persona ha diritto a tutti i diritti e alle libertà proclamati nella presente Dichiarazione, senza alcuna distinzione, in particolare per motivi di razza, colore, sesso, lingua, opinione politica o di qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o qualsiasi altra condizione. Inoltre, non deve essere fatta alcuna distinzione in base allo status politico, giuridico o internazionale del paese di cui la persona è cittadina, indipendentemente dal fatto che tale paese sia indipendente, sotto tutela, non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione della sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù o servitù; la schiavitù e il commercio degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.
Articolo 5
Nessuno potrà essere sottoposto a torture o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni persona ha diritto, ovunque, al riconoscimento della propria personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna distinzione, a un'eguale protezione della legge. Tutti hanno diritto a un'eguale protezione contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione e contro ogni incitamento a una tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni persona ha diritto a un ricorso giuridico presso le giurisdizioni nazionali competenti contro atti che violino i diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessuno potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o espulso.
Articolo 10
Ogni persona ha diritto, in piena uguaglianza, a che la propria causa sia esaminata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che decida, sia dei propri diritti e doveri, sia della fondatezza di qualsiasi accusa penale mossa contro di essa.
Articolo 11
1 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia legalmente accertata in un processo pubblico in cui le garanzie necessarie per la sua difesa le siano state assicurate.
2 Nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni che, al momento in cui sono state commesse, non costituivano un reato secondo il diritto nazionale o internazionale. Inoltre, non potrà essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Articolo 12
Nessuno potrà essere oggetto di ingerenze arbitrarie nella propria vita privata, nel proprio domicilio o nella propria corrispondenza, né di attacchi all'onore o alla reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro tali ingerenze o attacchi.
Articolo 13
1 Ogni persona ha diritto alla libera circolazione e alla scelta della propria residenza all'interno di uno Stato.
2 Ogni persona ha diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1 Di fronte alla persecuzione, ogni persona ha diritto a cercare asilo e a godere dell'asilo in altri paesi.
2 Questo diritto non può essere invocato in caso di azioni realmente fondate su un reato comune o su atti contrari agli scopi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1 Ogni individuo ha diritto a una nazionalità.
2 Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della propria nazionalità né del diritto di cambiarla.
Articolo 16
1 A partire dall'età adulta, l'uomo e la donna, senza alcuna restrizione per motivi di razza, nazionalità o religione, hanno diritto a sposarsi e a fondare una famiglia. Essi hanno diritti uguali riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di scioglimento. Il matrimonio non può essere contratto senza il libero consenso dei futuri coniugi.
2 La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato.
Articolo 17
1 Ogni persona, sia singolarmente che in collettività, ha diritto alla proprietà.
2 Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della propria proprietà.
Articolo 18
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, individualmente o in comune, sia in pubblico che in privato, attraverso l'insegnamento, le pratiche, i culti o l'osservanza di riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; tale diritto include il diritto di non essere molestato per le proprie opinioni e il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee, senza considerazione di frontiere, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione.
Articolo 20
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione.
2 Nessuno potrà essere obbligato a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1 Ogni persona ha diritto di partecipare, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, alla gestione delle questioni pubbliche del proprio paese.
2 Ogni persona ha diritto di accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese.
3 La volontà del popolo è la base del potere pubblico; tale volontà deve esprimersi attraverso elezioni oneste, periodiche, al suffragio universale e uguale, con voto segreto o con procedura equivalente che garantisca la libertà di voto.
Articolo 22
1 Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; ha diritto a ottenere, grazie all'azione nazionale e alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse di ogni paese, i diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e allo sviluppo libero della propria personalità.
Articolo 23
1 Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del lavoro, a condizioni equità e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2 Tutti hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un salario eguale per un lavoro eguale.
3 Chiunque lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che gli garantisca, così come alla sua famiglia, un'esistenza conforme alla dignità umana, integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4 Ogni persona ha diritto di costituire, insieme ad altri, sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni persona ha diritto al riposo e ai tempi liberi, in particolare a una limitazione ragionevole della durata del lavoro e a ferie retribuite periodiche.
Articolo 25
1 Ogni persona ha diritto a un livello di vita sufficiente per...